(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 50 dell'11 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri
    1.  L'autorizzazione alla cremazione nel territorio della Regione
e'  concessa  nel rispetto dei principi e delle modalita' di cui alla
legge  30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri).
    2.  La  dispersione  delle  ceneri  avviene  nei  luoghi indicati
dall'Art.  3,  comma  1,  lettera  e),  della legge n. 130/2001 o nel
cinerario  comune  ed  e'  eseguita dal coniuge del defunto, da altro
familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra
i  propri  fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati,
qualora il defunto ne sia iscritto.
    3. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione
e' anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno
dolce non verniciato.
    4.  Nel  caso  in cui il defunto abbia manifestato la volonta' di
far  conservare  le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna
sigillata,   recante   i   dati  anagrafici,  per  la  tumulazione  o
l'affidamento ai familiari.
    5.   La   consegna   dell'urna  cineraria  e'  effettuata  previa
sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2
dichiarano  la  destinazione  finale  dell'urna  o delle ceneri; tale
documento,  conservato  in  copia  presso  l'impianto di cremazione e
presso il comune in cui e' avvenuto il decesso, costituisce documento
di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
    6.  Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione
ed estumulazione di cui al capo XVII del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di
polizia  mortuaria),  l'ufficiale di stato civile puo' autorizzare la
cremazione  delle  salme  tumulate da almeno dieci anni e delle salme
tumulate  per  le  quali  sia  scaduto  il  termine  di concessione e
comunque  non  prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la
cremazione  e' possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o
della  estumulazione,  si riscontri la completa scheletrizzazione del
cadavere  e  qualora  il  decesso  sia  avvenuto  in  data posteriore
all'entrata  in  vigore  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 285/1990.
    7.  Nei  casi  di cui al comma 6 la cremazione avviene secondo le
procedure  previste  dal  comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione
alla cremazione o, in caso di irreperibilita' dei familiari o di loro
disinteresse,   dopo  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nell'albo
pretorio del comune di uno specifico avviso.