(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 dell'11 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri 1. L'autorizzazione alla cremazione nel territorio della Regione e' concessa nel rispetto dei principi e delle modalita' di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). 2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'Art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 130/2001 o nel cinerario comune ed e' eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto. 3. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione e' anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato. 4. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volonta' di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari. 5. La consegna dell'urna cineraria e' effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui e' avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri. 6. Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione ed estumulazione di cui al capo XVII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), l'ufficiale di stato civile puo' autorizzare la cremazione delle salme tumulate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione e' possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 7. Nei casi di cui al comma 6 la cremazione avviene secondo le procedure previste dal comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilita' dei familiari o di loro disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.